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Strategie del controllo e dinamiche di sottrazione

[Contributi]

due articoli usciti sul messaggero dell'11/3


Giovedì 11 Marzo 1999
L’unica difesa è togliere la batteria

Spiati dal telefonino anche se è spento

di MARIO COFFARO
I TELEFONINI aiutano ma sono anche uno straordinario mezzo di schedatura della vita privata. Non solo il traffico di telefonate ma anche gli spostamenti degli oltre venti milioni di possessori di telefonini in Italia vengono regolarmente schedati e conservati. Per quanto tempo? Non lo sa la magistratura, non lo sa il garante della privacy Stefano Rodotà, non lo sa il presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza Franco Frattini. Oltre che in Italia, questo avviene sicuramente anche in Svizzera dove il Garante della privacy sta indagando ed in Israele dove addirittura i gestori dei telefonini, che sono privati, rivendono la mappa di 24 ore di spostamenti di un cellulare, al titolare, per circa un milione di lire.

L’analisi degli spostamenti dei telefonini si chiama ”localizzazione”. Questa particolare intercettazione può essere fatta non soltanto quando il telefonino viene usato per chiamare o ricevere, ma anche se è semplicemente acceso. Il terminale viene, infatti, rintracciato continuamente nel territorio anche se è in movimento veloce, dentro un’automobile, ad esempio. Questo consente di parlare e ricevere le telefonate. La presenza in un dato punto del territorio del telefonino, identificato col suo numero, viene registrata dalle ”cellule” sparse nelle città e nelle campagne. Ogni cellula registra i numeri che vengono captati nel suo raggio d’azione e li ”passa” alla cellula successiva. In questo modo è possibile ricostruire il percorso del telefonino in tempo reale. E questa tecnica è stata usata in svariate indagini per seguire gruppi di narcotrafficanti o per bloccare un sequestratore. Polizia e servizi segreti, inoltre, con apparecchiature speciali e appostamenti ravvicinati riescono ad intercettare anche l’ambiente intorno ad un telefonino spento. Per impedirlo occorre staccare la pila. Cosa che ormai fanno in tanti. Come in tanti si scambiano le schede Sim.

Il ”passaggio” del telefonino viene registrato dalle cellule sul computer come in un diario. Si possono così ricostruire gli spostamenti del cellulare in questione anche dopo giorni, settimane, mesi e anni. Grazie a queste schedature basta sovrapporre la mappa geografica del territorio con quella del diario di spostamento da cellula a cellula per seguire il telefonino e il suo possessore.

Questa tecnica è stata usata dagli investigatori anche nell’indagine sull’omicidio di Maria Pia Labianca a Gravina di Puglia. Le informazioni memorizzate nella banca dati dei gestori di telefonini dovrebbero servire soltanto allo scopo di fatturare il traffico telefonico agli utenti ed a questi dati dovrebbe avere accesso un numero limitato di dipendenti e con procedure di controllo per scongiurare eventuali abusi. È già accaduto a Roma che la magistratura sia dovuta intervenire per arrestare dipendenti telefonici che si rivendevano tabulati in proprio.

Inoltre è da poco conclusa l’inchiesta giudiziaria romana sull’archivio telefonico che la Sip passava al Viminale denominato Oasip. Com’è finita? «Ho accolto, per motivi diversi da quelli formulati dal pm, la richiesta di archiviazione spiega Carlo Sarzana, il gip che se n’è occupato , in pratica era cambiata la legge sull’abuso d’ufficio, l’articolo 323 del codice penale, ed il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tuttavia quella banca dati così come era stata concepita era illegittima. Qualche giorno dopo dal deposito è stato pubblicato un decreto (il n. 318 del ’97) che in un piccolo comma, il terzo dell’articolo 17, stabiliva che ”ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Viminale gli elenchi di tutti gli abbonati e acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile”». Una norma che stava passando in silenzio ma che venne bloccata anche grazie al Messaggero che fece scoppiare lo scandalo. Fu il sottosegretario Lauria ad assicurare alla Camera a nome del governo che quella norma non doveva essere applicata prima dell’emanazione dei decreti attuativi della legge sulla privacy. Disse Lauria: «In nessun caso è consentita la divulgazione di notizie attinenti al traffico telefonico e alla sfera privata degli utenti». Insomma una schedatura preventiva dei possessori dei telefoni al Viminale è un dato abnorme per una democrazia. Ma questo avveniva il 1° ottobre ’97. Siamo all’11 marzo del ’99 e la situazione è ancora ferma con una norma di un decreto sospesa come in un limbo giuridico e con essa la privacy dei cittadini italiani.

Di schedature di elenchi telefonici, tabulati e localizzazioni di telefonini si è occupato anche il Comitato parlamentare sui servizi. «Stiamo ancora indagando spiega il presidente Franco Frattini ma molte competenze dal ’96 sono passate al Garante sulla privacy. Noi ci occupiamo soltanto dell’eventuale uso distorto da parte dei servizi di sicurezza di dati personali. Certo sarebbe opportuno sapere per quanto tempo vengono conservate le registrazioni delle localizzazioni dei telefonini. Chi, quante persone abbiano accesso a questi dati e con quali procedure. Vi sono sufficienti controlli? I gestori si scambiano tra loro questi dati? Quelli italiani, dico per esempio, li passano all’estero, alle consociate o alle società estere titolari di un servizio Gsm in Italia? Mi dicono che i dipendenti dei gestori abilitati con parola chiave (password) a leggere queste informazioni siano nell’ordine di migliaia. Chi controlla eventuali abusi? Mi pare che manchi una normativa adeguata di tutela, salvo la legge sulla privacy che rischia di essere violata impunemente».

Ora però ci sono anche i telefonini satellitari. Chi può vigilare su eventuali abusi nelle intercettazioni di dati di sistemi satellitari che non appartengono al nostro Paese? Il problema è all’attenzione in questi giorni del Consiglio di giustizia degli affari interni dell’Unione europea. Ad esempio, se la polizia inglese chiede di intercettare un telefonino in Francia che ha la base satellitare al Fucino, in Italia: quale giudice deve intervenire e quale legge bisogna applicare?


Giovedì 11 Marzo 1999
IL MAGISTRATO

«Ma per sconfiggere la criminalità ci vogliono tecniche più sofisticate»


ROMA - Se non cambiano al più presto alcune norme sulle intercettazioni e sulla conservazione dei tabulati telefonici le forze di polizia e l’autorità giudiziaria saranno sempre più in difficoltà nelle inchieste contro la criminalità organizzata. Il presidente aggiunto dei Gip di Roma, Carlo Sarzana, esperto di crimini informatici è molto preoccupato.
Entro quanto tempo l’autorità giudiziaria può trovare presso i gestori telefonici i dati sul traffico e la localizzazione?
«Secondo l’articolo 4 del decreto legislativo n.171 del ’98 i dati personali relativi al traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve alcune disposizioni. Una di queste prevede che il trattamento dei dati (finalizzato alla fatturazione per l’abbonato, ovvero ai pagamenti tra i fornitori di rete in caso di interconnessione) è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere contestata la fattura o preteso il pagamento. Con tale formula è stato richiamato il termine di 5 anni previsto dal codice civile (art.2948). Questo termine può essere insufficiente soprattutto nei delitti di criminalità organizzata. Si consideri che molte volte l’individuazione dei responsabili di gravi reati avviene a distanza notevole di tempo. In ogni caso il termine quinquennale può ridursi a niente in caso di traffico prepagato (carte ricaricabili) o di rinunzia anche preventiva a contestare la fatturazione. In pratica l’autorità giudiziaria ai fini delle inchieste non potrà più ottenere i dati sul traffico telefonico se non in limiti ristretti».

Come avete conciliato le due sentenze in netto contrasto tra loro, quella della Corte di cassazione che prevede l’autorizzazione del Gip non solo per le intercettazioni di conversazioni telefoniche ma anche per i tabulati e l’altra della Corte costituzionale che non estende ai tabulati la garanzia dell’intervento del giudice?

«Non è possibile conciliarle. Molti giudici delle sezioni Gip d’Italia, compresa quella di Roma, hanno deciso di ricollegarsi in un certo senso alla decisione della Corte costituzionale rifiutando il principio affermato dalla Cassazione con provvedimenti ampiamente motivati. Si fa rilevare che la stampa dei tabulati da parte del soggetto che gestisce il servizio di telefonia e che già dispone di tali dati appositamente elaborati e memorizzati per la gestione del servizio è profondamente diversa dalle intercettazioni delle comunicazioni e conversazioni. Infatti la stampa dei dati contenuti nei tabulati non implica alcuna elaborazione di dati ma solo la documentazione in forma cartacea comprensibile a tutti (numero chiamante e chiamato, durata della conversazione, data e orario etc.). Sono dati statici già esistenti e resi comprensibili a fini di fatturazione».

Da quali norme è regolata la localizzazione del telefonino? «A mio avviso dalle stesse norme che regolano i tabulati. Trattandosi di localizzazioni necessarie a fini di fatturazione perchè contengono dati come la distanza che incide sui costi della chiamata. Anche questi dati sono registrati sistematicamente per lo scopo del servizio. Differente è il caso delle comunicazioni e conversazioni che sono intercettate a richiesta dell’autorità giudiziaria al momento».
M. Cof.


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